Art. 53.
(Autorità competente).

      1. La domanda di autorizzazione è presentata alla regione, per gli impianti, le opere o le attività di competenza regionale, propria o delegata, ovvero all'autorità statale competente, che svolge funzioni di coordinamento delle altre amministrazioni pubbliche interessate, per gli impianti, le opere o le attività di competenza statale.
      2. L'autorità competente ai sensi del comma 1 trasmette tempestivamente, a spese dell'istante, copia della domanda e della documentazione allegata a tutte le autorità legittimate a partecipare al procedimento.